I liquami vengono trasportati con:

  • veicoli adibiti al trasporto e spandimento delle deiezioni animali, macero di prodotti agricoli, ecc. utilizzati prevalentemente in agricoltura che comunque non sono assimilabili alle materie di cui alla norma ADR;
  • veicoli adibiti alla pulizia dei pozzi neri e dei pozzetti stradali.

I veicoli per il trasporto e lo spargimento dei liquami, utilizzati in agricoltura, non assimilabili alle materie previste dalla norma ADR, sono soggetti alla normativa nazionale.

I veicoli che trasportano materie tra quelle rientranti nella classificazione delle merci pericolose ai sensi della vigente normativa ADR sono soggetti invece alle prescrizioni di detta norma.

Quanto ai serbatoi per spurgo pozzi neri essi devono essere muniti di un certificato di identificazione conforme all’allegato 2 alla circolare n. 174/95 e di una targa in metallo con i dati identificativi. 

Gli apparecchi a pressione devono essere sottoposti a prova di pressione ogni 3 anni.

Le botti agricole rispondenti assimilabili alle precedenti devono essere sottoposti a prova di pressione ogni 4 anni.