Prove periodiche cisterne e imballaggi ADR

Le prove periodiche per le cisterne e imballaggi per trasporto gas, prodotti chimici e petroliferi sono disciplinate dalla normativa internazionale ADR al capitolo 6 e da altri decreti nazionali.

Siamo ispettori qualificati presso ente certificatore riconosciuto e tramite lo stesso ci occupiamo delle prove periodiche su:

  • Cisterne per gas (classe 2)
  • Imballaggi (IBC)

Nominati esperti presso il Ministero dei trasporti eseguiamo le prove periodiche anche per:

  • Cisterne per prodotti chimici e/o petroliferi di classe di pericolo diversa dalla 2.

Le scadenze delle prove periodiche variano a seconda dell’oggetto di verifica, in linea generale:

  • Imballaggi (IBC) scadenza: ogni 30 mesi
  • Cisterne: ogni 36 mesi

Le prove vengono eseguite:

  • Cisterne per gas (classe 2) presso officine attrezzate
  • Imballaggi (IBC) presso la Ns. sede di Sandrigo (VI) o del cliente se presenti opportune strumentazioni
  • Cisterne per prodotti chimici e/o petroliferi presso la Ns. sede di Sandrigo (VI)

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 0444.750123 interno 5.

Rilascio e rinnovo certificato di approvazione ADR “barrato rosa”

Il certificato di approvazione ADR per il trasporto di merci pericolose è un documento rilasciato dalla autorità competente, Motorizzazione Civile in Italia, comprovante la rispondenza del veicolo alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie previste dalla normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose. I veicoli possono essere classificati tipo AT (materie non infiammabili) FL (materie infiammabili) o EXII-EXIII (materie esplosive) come previsto dalla normativa internazionale ADR capitolo 9.1 e 9.2.

“I veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e le MEMU devono essere sottoposti nel loro paese di immatricolazione ad una ispezione tecnica annuale per verificare che essi rispondano alle applicabili disposizioni della presente parte e alle prescrizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione, ecc.) della regolamentazione del loro paese di origine.

La conformità dei veicoli deve essere certificata o mediante estensione della validità del certificato di approvazione, o mediante il rilascio di un nuovo certificato secondo 9.1.3.

La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR)4 rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1.

La validità di un certificato di approvazione si esaurirà, al più tardi, un anno dopo la data dell’ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall’ultima data di scadenza nominale, se l’ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data.”

Il documento è viene rilasciato per le seguenti categorie di veicolo:

  • Autoveicoli cisterna o porta contenitori cisterna
  • Rimorchi cisterna o porta contenitori cisterna
  • Semirimorchi cisterna o porta contenitori cisterna
  • Trattori stradali per semirimorchi

La validità è di un anno solare.

Esempio:

Rilascio 18/02/2018

Scadenza 17/02/2019

Ci occupiamo del rilascio del certificato di approvazione ADR e dei collaudi per aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

I rilasci, o rinnovi, possono essere effettuati anche contestualmente alla revisione periodica del veicolo presso la nostra sede di Sandrigo (VI) o presso le sedi della Motorizzazione Civile.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 0444.750123 interno 5.

Prima verifica o rinnovo certificato integrativo casse mobili, scarrabili, ribaltabili ADR

Il trasporto di merci pericolose su strada con sistemi mobili è disciplinato da specifica circolare (n. 2072/4938/11 – DC IV n. 5053 del 22.9.1998 e n. 4790 – MOT2/C del 12.12.2001) la quale obbliga i trasportatori a omologare i sistemi di trasporto e sottoporre a visite periodiche i sistemi mobili per il trasporto di talune merci.

Trattandosi di veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose, non è applicabile la procedura dell’omologazione del tipo, ma ciascun veicolo dovrà essere sottoposto a collaudo in unico esemplare; dovrà parimenti essere sottoposta a visita e prova di collaudo qualsiasi combinazione veicolo/carrozzeria.I veicoli, di norma autotelai omologati, predisposti per il montaggio di carrozzeria intercambiabili, debbono essere portati a visita e prova completi di un esemplare di carrozzeria (cassone, furgone, cisterna, ecc.). Per ciascuna carrozzeria intercambiabile diversa dalle cisterne, in occasione della prima visita di installazione su un veicolo, dovrà essere presentata ed acquisita agli atti l’attestazione di origine della carrozzeria stessa rilasciata dal costruttore.

La carta di circolazione dell’autocarro, rimorchio o semirimorchio, sarà integrata da uno o più documenti riferiti a ogni singola carrozzeria, che, quando la carrozzeria stessa è installata sul veicolo, dovrà essere considerata parte integrante della carta di circolazione (MC 813, MC 452, certificato integrativo): tale documento integrativo dovrà riportare il tipo di carrozzeria, i dati identificativi, i dati dimensionali, nonché altre eventuali notizie relative al trasporto.

La carrozzeria dovrà essere sottoposta a visita di revisione periodica con cadenza triennale. In occasione della revisione periodica dovrà essere verificata efficienza delle attrezzature di scarramento e di carramento, di collegamento con il veicolo, per tutte le carrozzerie intercambiabili.”

Ci occupiamo del rilascio del certificato integrativo ADR seguendo il cliente nella pratica di collaudo con relative verifiche tecniche e prove meccaniche oltre alla verifica periodica, come previsto dalla citata circolare.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 0444.750123 interno 4.