Consulenza periodica o occasionale per tutte le classi di pericolo

La nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA) è prevista dalla normativa internazionale ADR e da Decreto Legislativo n. 35 del 27/01/2010.

La normativa internazionale ADR nella versione 2017 al capitolo 1.8.3 riporta quanto segue:

“Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Sotto la responsabilità del capo dell’impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell’impresa, sono in particolare le seguenti: –  verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;

–  consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;

–  redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell’impresa:

–  le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;

–  le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

–  le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;

–  un’adeguata formazione del personale dell’impresa, che includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la registrazione di tale formazione;

–  l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;

–  l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;

–  l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

–  la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;

–  la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure dell’imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;

–  l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all’imballaggio, al riempimento, al carico e allo scarico di tali merci;

–  l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;

–  l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico e di scarico.

–  l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.

La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell’impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell’impresa o da una persona non appartenente a quest’ultima, purché l’interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all’autorità competente o all’organismo all’uopo designato da ciascuna Parte contraente, l’identità del proprio consulente.

Quando, nel corso di un trasporto o di un’operazione di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico effettuati dall’impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all’ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d’incidente destinata alla direzione dell’impresa, o, se il caso, a un’autorità pubblica locale. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell’impresa che potrebbero essere richieste ai sensi di altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo all’uopo designato da ciascuna Parte contraente.”

Il Decreto Legislativo n. 35 del 27/01/2010 in riferimento al consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose all’art. 11 riporta quanto segue:

“1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall’ADR, RID, ADN.

  1. Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
  2. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.
  3. Con provvedimento dell’amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l’attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’ADR, del RID e dell’ADN.
  4. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell’impresa.
  5. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
  6. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell’ADR, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’incidente medesimo al legale rappresentante dell’impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.“

Siamo nominati, come consulenti alla sicurezza del trasporto, in numerose aziende con attività connessa alle merci pericolose di tutte le classi gas, infiammabili, corrosivi, rifiuti, ecc. e nelle varie modalità quali colli, rinfusa e cisterna.

Ci occupiamo anche di consulenza occasionale, senza nomina, per risolvere problematiche connesse al trasporto.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 0444.750123 interno 5.