Criteri e modalità di erogazione del “Bonus veicoli sicuri”

Per i proprietari di veicoli a motore che, dal 01.11.2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso i centri revisioni autorizzati è previsto il contributo “Bonus veicoli sicuri”. 

Il contributo:

  • può essere richiesto dai proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso i centri revisioni autorizzati;
  • è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta;
  • è erogato mediante rimborso di un importo di 9,95 Euro;
  • è assegnato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili

La richiesta deve essere avanzata dal richiedente:

  • tramite presentazione dell’istanza, mediante compilazione del modello disponibile sulla piattaforma informatica
  • a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informatica “Buono veicoli sicuri” accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; la piattaforma informatica entra in esercizio a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione DM 24.9.2021.

L’identità dei richiedenti viene verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di società, attraverso:

• il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), ovvero

• la Carta d’identità elettronica (CIE), ovvero

• la Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica:

  • il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente è incaricato dalla società stessa;
  • la data dell’operazione di revisione;
  • il codice IBAN per l’accredito del rimborso;
  • cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società;
  • l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.

L’applicazione informatica, a seguito della presentazione della richiesta, prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

L’attribuzione del contributo avviene:

  • previa verifica da parte della SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. della validità e della correttezza dei dati dichiarati dal richiedente;
  • mediante accredito di un importo pari a 9,95 Euro sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.

In seno alla norma sono stabiliti i criteri per i controlli e il titolare del trattamento dei dati personali.